Ultimo aggiornamento: marzo 2026
Il Giudice di Pace è il giudice delle controversie civili di piccola e media entità e delle opposizioni a sanzioni amministrative (multe). Le procedure sono semplificate, i costi contenuti e in molti casi non è necessario un avvocato.
Novità dal 31 ottobre 2025: le soglie di competenza sono state significativamente alzate. Il Giudice di Pace ora gestisce cause fino a 30.000 euro per beni mobili e fino a 50.000 euro per danni da circolazione di veicoli. Vedi la sezione Competenze per tutti i dettagli.
Indice scheda
PRIMA DI ANDARE DAL GIUDICE
COMPETENZE: PER QUALI CAUSE È GIUSTO QUI?
CAUSA O CONCILIAZIONE?
COME FARE CAUSA: LA PROCEDURA
RICORSI CONTRO MULTE E SANZIONI AMMINISTRATIVE
QUANTO COSTA
SOSPENSIONE FERIALE (AGOSTO)
RICORSI ONLINE
FONTI NORMATIVE
LINK UTILI
PRIMA DI ANDARE DAL GIUDICE
Prima di presentare ricorso al Giudice di Pace è utile — e per alcune materie obbligatorio — aver tentato di risolvere la questione in altro modo.
Intimazione scritta alla controparte
Invia sempre prima una raccomandata A/R o PEC di messa in mora: dimostra che hai tentato di risolvere la cosa "amichevolmente" e può pesare a tuo favore in giudizio. Vedi la scheda: Messa in mora e diffida
Mediazione o conciliazione obbligatoria
Per alcune materie è obbligatorio tentare la mediazione prima di fare causa, a pena di improcedibilità:
- Telecomunicazioni (telefonia, internet, TV): conciliazione obbligatoria al CORECOM tramite ConciliaWeb;
- Energia, gas, acqua: conciliazione obbligatoria presso lo Sportello ARERA;
- Banche e finanziarie: tentativo obbligatorio tramite ABF o mediazione;
- Altre materie (condominio, assicurazioni, contratti bancari e finanziari, RC auto, ecc.): mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 28/2010, come modificato dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022).
Per le multe e sanzioni amministrative non è richiesta alcuna mediazione preventiva.
COMPETENZE: PER QUALI CAUSE È GIUSTO QUI?
Competenza per valore (dal 31 ottobre 2025):
- Cause relative a beni mobili: fino a 30.000 euro;
- Cause per danni da circolazione di veicoli e natanti: fino a 50.000 euro;
- Cause in materia di usucapione di beni immobili e diritti reali immobiliari (superficie, accessione, ecc.): fino a 30.000 euro.
Per importi superiori è competente il Tribunale civile (con avvocato obbligatorio).
Competenza esclusiva (senza limiti di valore):
- Distanze tra alberi, siepi e confini tra fondi;
- Modalità d'uso dei servizi condominiali;
- Immissioni intollerabili tra vicini (rumori, esalazioni, fumo, scuotimenti, ecc.);
- Interessi e accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;
- Opposizioni a sanzioni amministrative (multe) fino a 15.493 euro (vedi sezione apposita).
Decisione secondo equità: per cause fino a 2.500 euro (soglia aggiornata dal 31/10/2025, era 1.100 euro) il giudice può decidere secondo equità — cioè senza attenersi rigidamente alle norme — se le parti lo richiedono. Eccezione: non si applica ai contratti conclusi con moduli e formulari standard.
CAUSA O CONCILIAZIONE?
Davanti al Giudice di Pace puoi attivare due tipi di procedura.
La conciliazione è più rapida e senza rischi: il giudice fa da mediatore per aiutare le parti a trovare un accordo. Se l'accordo viene raggiunto, il verbale è un titolo esecutivo vincolante come una sentenza. Non è obbligatoria la presenza dell'avvocato e non rischi di vederti addebitare le spese legali della controparte. Lo svantaggio è che la controparte non è obbligata a presentarsi e l'accordo potrebbe non essere raggiunto: in quel caso non resta che procedere con la causa.
La causa (contenzioso) è una vera e propria azione giudiziaria. Alla prima udienza il giudice interroga le parti e tenta una conciliazione; se fallisce, le parti presentano fatti, difese e documenti. Al termine il giudice emette sentenza, appellabile in Tribunale entro 30 giorni. Tieni presente che:
- c'è sempre il rischio di perdere, con possibile addebito delle spese legali della controparte;
- per cause fino a 2.500 euro puoi procedere senza avvocato; per importi superiori è il giudice a valutare caso per caso se autorizzarti a stare in giudizio da solo;
- per cause oltre 2.500 euro è fortemente consigliato farsi assistere da un legale.
COME FARE CAUSA: LA PROCEDURA
Dove rivolgersi
È competente il Giudice di Pace del luogo di residenza del convenuto oppure, per i contratti con i consumatori, quello del luogo di residenza del consumatore. Per le multe è competente il giudice del luogo dove è avvenuta la violazione.
Trova l'ufficio del Giudice di Pace della tua zona sul sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it
Come presentare il ricorso
Per cause di valore fino a 2.500 euro puoi fare la domanda orale (art. 316 c.p.c.): presentati di persona in cancelleria, esponi le tue ragioni e l'ufficio redige il ricorso scritto. Il giudice emette il decreto di fissazione dell'udienza entro 5 giorni; tu dovrai poi notificarlo alla controparte tramite ufficiale giudiziario e depositarlo in cancelleria.
Per cause di importo superiore o se preferisci un avvocato, il legale deposita direttamente il ricorso dopo averlo notificato alla controparte.
Se non risiedi nel Comune sede dell'ufficio devi eleggere un domicilio temporaneo (presso un legale, un conoscente di fiducia o direttamente in cancelleria) per ricevere le comunicazioni del giudice.
Consiglio: prima di presentare il ricorso informati sulle procedure specifiche della cancelleria del Giudice di Pace della tua zona: le modalità operative possono variare da ufficio a ufficio.
RICORSI CONTRO MULTE E SANZIONI AMMINISTRATIVE
Puoi ricorrere al Giudice di Pace per opporti a:
- Verbali del codice della strada — sempre, senza limiti di importo;
- Sanzioni amministrative in generale fino a 15.493 euro (per importi maggiori è competente il Tribunale; alcune materie specifiche — lavoro, ambiente, antiriciclaggio — vanno sempre al Tribunale).
Termine: il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla notifica del verbale (il giorno della notifica non si conta). Attenzione alla sospensione feriale di agosto (vedi sezione apposita).
Come si presenta: di persona in cancelleria o per raccomandata A/R, al Giudice di Pace del luogo dove è avvenuta la violazione. Non è necessario l'avvocato. Puoi usare la modulistica disponibile in cancelleria o il modello ADUC:
Modulo ricorso contro multe al codice della strada
Contro la sentenza è possibile fare appello in Tribunale. La Corte di Cassazione è competente solo per i ricorsi dichiarati inammissibili.
Utile anche la scheda: Multe al codice della strada: il verbale e la sua notifica
QUANTO COSTA
I costi principali sono il contributo unificato e l'anticipazione forfettaria (diritti, indennità di trasferta, spese di notifica):
- Ricorsi contro sanzioni amministrative (multe) fino a 1.033 euro: 43 euro (solo contributo unificato);
- Ricorsi contro sanzioni da 1.033 a 2.500 euro: 43 + 27 euro in marche da bollo;
- Cause da 2.500 a 5.200 euro: 98 + 27 euro;
- Cause da 5.200 a 30.000 euro e cause di valore indeterminabile di competenza esclusiva: 237 + 27 euro.
Per fasce di importo superiore si veda il DPR 115/2002.
A questi importi si aggiungono, se presente, gli onorari dell'avvocato. In caso di vittoria le spese legali sono di norma a carico della controparte, ma il giudice può anche decidere di compensarle.
Istruzioni per il pagamento del contributo unificato sul sito dell'Agenzia delle Entrate
SOSPENSIONE FERIALE (AGOSTO)
Come tutti gli uffici giudiziari, il Giudice di Pace è chiuso dal 1° al 31 agosto. Durante questo periodo i termini per presentare ricorsi e cause sono sospesi: il mese di agosto non si computa nel calcolo del termine utile per ricorrere.
Attenzione: la sospensione feriale riguarda solo i termini per presentare cause e ricorsi all'autorità giudiziaria. Non si applica ai termini per il pagamento delle sanzioni, per il ricorso al Prefetto, o per la notifica dei verbali.
Fonte: Legge 742/1969 art.1, modificata dal D.L. 132/2014 convertito nella Legge 162/2014
RICORSI ONLINE
Il Ministero della Giustizia ha progressivamente esteso il Portale dei Servizi Telematici anche agli uffici del Giudice di Pace, consentendo la consultazione online dello stato delle pratiche e, in molti uffici, il deposito telematico degli atti.
Verifica le modalità operative dell'ufficio della tua zona sul sito del Ministero della Giustizia o direttamente sul portale:
pst.giustizia.it — Portale dei Servizi Telematici
FONTI NORMATIVE
- Legge 374/1991 — istituzione del Giudice di Pace
- Codice di procedura civile, artt. 7, 82, 113 comma 2, 311-322, 339
- Legge 689/1981, artt. 22-23 — ricorsi contro sanzioni amministrative
- Codice della Strada, art. 204-bis — ricorsi contro verbali stradali
- D.Lgs. 150/2011, artt. 6-7 — procedimento in opposizione a sanzioni amministrative
- D.Lgs. 116/2017, art. 27 — nuove competenze dal 31/10/2025
- D.Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia) — mediazione obbligatoria e modifiche procedurali
- DPR 115/2002 — spese di giustizia e contributo unificato
- Legge 742/1969 — sospensione feriale dei termini processuali
LINK UTILI